Costituzione

 

Art. 27 - Il Principe e Gran Magistero passerà sempre al primogenito dell'ultimo Principe e Gran Maestro, per diritto di primogenitura, o in mancanza di figli maschi o femmine, nella più prossima linea collaterale.

 

Art. 28 - Il Principe e Gran Maestro tuttavia può designare il Suo successore per testamento, tra i Suoi prossimi parenti del medesimo nome di Famiglia e secondo la Sua volontà.

In mancanza di questi ultimi, o per motivi eccezionali, può chiamare a succederGli, con Decreto Magistrale, un Gran Collare di Giustizia dell'Ordine.

 

Art. 29 - Il Principe e Gran Maestro che non ha discendenza diretta deve designare il Suo successore non appena è elevato alla suprema carica.

Se dopo ha un discendente diretto, la Sua designazione resterà senza alcun effetto, e bisognerà considerarLa come inesistente.

 

Art. 30 - Se il Principe e Gran Maestro designa per succederGli un minore, deve nominarGli un Reggente che, nel caso in cui il Principe e Gran Maestro deceda prima che il designato alla successione abbia raggiunto la maggiore età, dovrà assumere la Reggenza dell'Ordine in nome del minore.

Nel caso in cui il Principe e Gran Maestro deceda senza aver nominato il Reggente, questi sarà, di diritto, il più prossimo dei parenti del minore dello stesso nome.

 

Art. 31 - Il legittimo successore del Principe e Gran Maestro sin dal compimento del 21° anno, assumerà la carica e le funzioni di Principe e Gran Maestro Vicario e sostituirà in tutti gli atti il Principe e Gran Maestro in caso d'assenza o d'impedimento di questi.

Nelle cerimonie il Principe e Gran Maestro Vicario prende posto alla destra del Principe e Gran Maestro.

 

C A P I T O L O VI

 

Entrate, Uso dei titoli e Giuramento

 

Art. 32 - Le entrate dell'Ordine provengono anche da eventuali donazioni, legati ed altri benefici previsti dalla Legge.

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