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Don Thorbjorn I Paternò Castello Guttadauro d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci e d'EmmanuelSovrano e Capo di Nome e d'Arme della Real Casa Paternò Castello di Valencia e Sardegna, Principe di Valencia, Principe di Cagliari, Duca di Baiana, Marchese di Montesa, Conte di Paternò, Conte di Artedero, Conte di Mongialisi, Barone di Carcaci, Barone di Biscari, Barone di Sparacogna, Barone d’Aragona, Barone di Granieri, Barone di Baccari, Barone di Mongialisi, Barone di Cuba, Signore di Bidani, Patrizio di Catania, &c…, quale discendente in linea diretta, mascolina e legittima, della Sovrana Dinastia Paternuense-Valenciana, con tutti i diritti, titoli, onori e privilegi spettanti alla Nostra Reale Famiglia e tali riconosciuti e confermati dalla Magistratura con sentenze passate in cosa giudicata, per nostro Sacro inviolabile diritto di esercizio e per i Magni Rescritti, con volontà sicura e libera e per la grazia particolare e la pienezza della Nostra Autorità di Sovrano Principe Gran Maestro del Reale Ordine Dinastico Aragonese dei Cavalieri di San Giovanni; Abbiamo Decretato e Decretiamodi riformare lo Statuto del Reale Ordine Dinastico Aragonese dei Cavalieri di San Giovanni fondato nel 1231 da Giacomo I d’Aragona. Il Nostro Ordine di antichissima tradizione è un Ordine Cavalleresco ed Ospedaliero autonomo e indipendente da qualsiasi Stato oltre che da ogni potere temporale o spirituale. L'Ordine, appartenente di pieno ed incontrastato diritto alla Real Casa di Valencia e non soggetto al riconoscimento da parte di alcuno Stato Sovrano o di altra Autorità, è un libero Sodalizio a carattere internazionale, rispettoso delle leggi locali di tutti i Paesi ove domiciliano i suoi Membri e dove esso sviluppa la sua attività. Intendiamo per stabilito e confermato che il Sovrano e Capo di Nome e d'Arme della Dinastia Reale Paternuense-Valenciana è per diritto naturale il Sovrano Principe Gran Maestro del Reale Ordine Dinastico Aragonese dei Cavalieri di San Giovanni, e che tale Ordine è di Giuspatronato della Nostra Famiglia, con tutti i diritti familiari e tradizionali, quali ci furono riconosciuti, ad ogni effetto civile, dalla Magistratura, con sentenza passata in cosa giudicata. |