Sito Ufficiale
NOI
SUA ALTEZZA REALE
Don Thorbjorn I Paternò Castello Guttadauro d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci e d'Emmanuel
Sovrano e Capo di Nome e d'Arme della Real Casa Paternò Castello di Valencia e Sardegna, Principe di Valencia, Principe di Cagliari, Duca di Baiana, Marchese di Montesa, Conte di Paternò, Conte di Artedero, Conte di Mongialisi, Barone di Carcaci, Barone di Biscari, Barone di Sparacogna, Barone d’Aragona, Barone di Granieri, Barone di Baccari, Barone di Mongialisi, Barone di Cuba, Signore di Bidani, Patrizio di Catania, &c…, quale discendente in linea diretta, mascolina e legittima, della Sovrana Dinastia Paternuense-Valenciana, con tutti i diritti, titoli, onori e privilegi spettanti alla Nostra Reale Famiglia e tali riconosciuti e confermati dalla Magistratura con sentenze passate in cosa giudicata, per nostro Sacro inviolabile diritto di esercizio e per i Magni Rescritti, con volontà sicura e libera e per la grazia particolare e la pienezza della Nostra Autorità di Sovrano Principe Gran Maestro del Reale Ordine Dinastico Aragonese dei Cavalieri di San Giovanni;
Abbiamo Decretato e Decretiamo
di riformare lo Statuto del Reale Ordine Dinastico Aragonese dei Cavalieri di San Giovanni fondato nel 1231 da Giacomo I d’Aragona.
Il Nostro Ordine di antichissima tradizione è un Ordine Cavalleresco ed Ospedaliero autonomo e indipendente da qualsiasi Stato oltre che da ogni potere temporale o spirituale. L'Ordine, appartenente di pieno ed incontrastato diritto alla Real Casa di Valencia e non soggetto al riconoscimento da parte di alcuno Stato Sovrano o di altra Autorità, è un libero Sodalizio a carattere internazionale, rispettoso delle leggi locali di tutti i Paesi ove domiciliano i suoi Membri e dove esso sviluppa la sua attività.
Intendiamo per stabilito e confermato che il Sovrano e Capo di Nome e d'Arme della Dinastia Reale Paternuense-Valenciana è per diritto naturale il Sovrano Principe Gran Maestro del Reale Ordine Dinastico Aragonese dei Cavalieri di San Giovanni, e che tale Ordine è di Giuspatronato della Nostra Famiglia, con tutti i diritti familiari e tradizionali, quali ci furono riconosciuti, ad ogni effetto civile, dalla Magistratura, con sentenza passata in cosa giudicata
Le pretensione del Capo di Nome e d’Arme della Real Casa si estrinsecano nell’esercizio di poteri Sovrani
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Real Casa Paternò
Quattro sentenze riguardanti la dinastia Paternuense hanno confermato la consanguineità con la casa d'Aragona -Maiorca - Sicilia e la legittimità della Fons Honorum.
La prima della pretura unificata di Bari, 03.03.1952, n. 485, divenuta irrevocabile nelle forme di legge, ha accertato che " la Famiglia Principesca dei Paternò ebbe origine da Giacomo I il Conquistatore, discendente dai Conti di Guascogna, del Re di Navarra e dei Re di Castiglia ";
La seconda sentenza del 05.06.1964, n. 119, del Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, ha espressamente confermato la legittimità della fons honorum del rappresentante massimo della Real Casa Paternò, in quanto la legittimità del pretendente della famiglia Paternò deriva dalla discendenza legittima e provata di un membro della Real Casa d'Aragona;
La terza sentenza arbitrale del 08.01.2003, n. 50, dichiarata esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa 17.02.2003, n. 177, ha dichiarato che competono al Capo della Real Casa " le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro di ordini non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951, n. 1978 ".
La quarta, sentenza arbitrale del 05.12.2009 n. 709/09 dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana con decreto del Tribunale Ordinario di Ragusa, ha conefrmato al Capo della Real Casa Paternò Castello di Valencia e Sardegna la fons honorum con tutte le prerogative annesse e connesse alla Sua qualità di Altezza Reale, con la facoltà di poter concedere Titoli Nobiliari con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini equestri di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro degli ordini non nazionali ai fini della legge del 3 marzo 1951, n. 178.