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Reale Ordine Dinastico Aragonese


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Parte 3°

Costituzione

Costituzione

Art. 13 - Per concessione particolare del Principe e Gran Maestro, tutti i gradi dell'Ordine possono essere anche ereditari, con trasmissibilità ai discendenti primogeniti di ambo i sessi.

Art. 14 - Il primogenito di un Cavaliere, di un Commendatore, di un Cavaliere di Gran Croce, di un Gran Collare ereditario diventerà di diritto Cavaliere dell'Ordine fin dalla nascita.
In caso di successione, potrà fregiarsi del titolo ereditario sin dal compimento del Suo 21° anno.

Art. 15 - I giovani dai 18 ai 20 anni possono essere ammessi nell'Ordine come Scudieri.

Art. 16 - Gli insigniti dell'Ordine si dividono in due categorie: di Giustizia e di Grazia. Per appartenere alla prima categoria, il Candidato dovrà allegare alla domanda, salvo per i casi notori e ben conosciuti, ogni documento provante di essere in possesso della nobiltà ereditaria. Gli altri appartengono alla categoria di Grazia.

Art. 17 - Coloro i quali ottengono il riconoscimento o la concessione di un titolo di nobiltà passano dalla categoria di Grazia a quella di Giustizia.



C A P I T O L O IV

Dignitari e Rappresentanti Diplomatici



Art. 18 - Nell'esercizio della Sua Autorità, il Principe e Gran Maestro può chiamare, in qualità di Collaboratori, un certo numero di Gran Collari o di Gran Croci di Giustizia o di Grazia dell'Ordine, ai quali potranno essere dati a Sua discrezione e a titolo onorifico e gratuito, diverse cariche, come quelle di Gran Referendario, Gran Cancelliere, Grande Inquisitore, Gran Priore, Gran Tesoriere, Gran Cerimoniere, Gran Gonfaloniere, Grande Ospitaliere, Grande Araldo, ecc..


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